- I.C.I. - Imposta Comunale sugli Immobili
COS'E'?
L'ICI è l'imposta comunale sugli immobili. Per immobili si intendono i fabbricati a qualsiasi uso destinati (abitazioni, attività) e i terreni (fabbricabili e agricoli).
RIFERIMENTI NORMATIVI
CHI DEVE PAGARE?
L'imposta deve essere pagata dal proprietario di fabbricati, aree fabbricabili, e terreni agricoli a qualsiasi uso destinati. Se sugli immobili sussistono dei diritti reali di usufrutto, uso o abitazione saranno i beneficiari del diritto a dover effettuare il versamento. Il "nudo proprietario" non è quindi soggetto all'imposta che spetta a chi gode di un diritto reale sull'immobile.
QUANDO E COME SI DEVE PAGARE?
Il versamento può essere effettuato:
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In un'unica soluzione: dal 1 al 15 giugno;
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In due rate:
Acconto: dal 1 al 15 giugno, pari al 50% dell'imposta dovuta per il primo semestre (calcolata con le aliquote e le detrazioni dell'anno precedente);
Saldo: entro il 20 dicembre, pari all'imposta totale dovuta per l'anno meno quanto versato in acconto.
Il versamento deve essere effettuato sui bollettini recapitati o messi a disposizione presso gli Uffici Comunali.
COMUNICAZIONE
La comunicazione deve essere presentata per gli immobili posseduti (si rimanda al Regolamento Comunale per la definizione della modalità di presentazione).
La comunicazione va presentata sia da chi cede sia da chi acquista diritto di proprietà, usufrutto, uso di abitazione dell'immobile e vanno consegnate o spedite tramite raccomandata all'Ufficio Tributi.
Deve essere presentata in tutti i casi in cui si verificano delle variazioni per gli immobili nel corso dell'anno, esempio:
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immobili che cambiano proprietà;
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immobili su cui viene istituito o destituito un diritto reale di usufrutto, uso o abitazione;
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immobili che hanno cambiato caratteristiche (terreno agricolo divenuto area fabbricabile o viceversa, abitazioni che hanno smesso di essere abitazioni principali, area fabbricabile sulla quale è stata ultimata la costruzione del fabbricato, ecc.);
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il valore dell'area fabbricabile è cambiato;
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immobili che hanno perso od acquistato il diritto all'esenzione o all'esclusione dall'ICI.
Non deve essere presentata:
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per gli immobili per i quali non siano intervenute variazioni;
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per gli immobili che hanno subito ristrutturazioni che non possono incidere sull'ammontare della rendita;
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per i fabbricati per i quali l'unica variazione sia rappresentata dall'attribuzione di rendita;
in caso di successione.
La comunicazione va presentata entro il 15 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento così come specificato nel Regolamento Comunale.
SU COSA SI PAGA?
L'ICI è dovuta sui fabbricati, sulle aree fabbricabili e sui terreni agricoli (purché non classificati montani o collina depressa o meglio insistenti sui seguenti fogli mappali 1 e 2).
La base imponibile è il valore degli immobili o dei terreni assoggettati all'imposta.
Nel caso dei fabbricati il valore viene determinato moltiplicando la rendita attribuita o presunta al 1° gennaio dell'anno (aumentata del 5%) per un coefficiente che cambia a seconda della destinazione d'uso del fabbricato.
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Gruppi A,B,C » RENDITA X 100
(alloggi, autorimesse, tettoie, ecc.)
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Categoria A/10 » RENDITA X 50
(uffici, studi privati)
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Categoria C/1 » RENDITA X 34
(negozi, botteghe)
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Categoria D » RENDITA X 50
(fabbricati artigianali e industriali, alberghi, banche, ecc.)
Solo per quelli censiti. Per quelli non censiti in catasto, posseduti interamente da Impresa, viene determinato sulla base dei costi contabilizzati nel libro dei cespiti, opportunamente moltiplicati per i coefficienti di rivalutazione indicati annualmente con decreto ministeriale.
Nel caso di terreni agricoli non deve essere versato nulla in quanto il Comune di Borgiallo è classificato quale Comune montano.
Nel caso di terreni fabbricabili il valore è quello di mercato - valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione (verificare quanto previsto dalla deliberazione comunale in merito).
COME SI CALCOLA?
Valore dell'immobile moltiplicato per l'aliquota ICI deliberata dall'Ente per l'anno specifico, diviso 1000.
- ALIQUOTE PER L'ANNO 2009:
Aliquote approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 21/01/2009.
NB:
Abitazione principale: è l'unità immobiliare dove il contribuente dimora abitualmente, l'immobile e n. 1 pertinenza non scontano l'ICI.
Se l'immobile è adibito ad abitazione principale di più contribuenti, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali a prescindere dalla quota di possesso.
Sono da intendersi pertinenze dell'abitazione principale le autorimesse, i depositi e le tettoie chiuse o aperte che, anche se distintamente iscritti in catasto, sia durevolmente e esclusivamente asservita alla predetta abitazione.