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Legge 9 gennaio 1989, n. 13 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati

Si pubblica di seguito una nota informativa, pervenuta dalla Regione Piemonte, in merito al superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati: "Come di consueto, si ritiene utile riepilogare alcune...
Data:

23 febbraio 2026

Tempo di lettura:

2 min

Tipologia

Avvisi

Descrizione

Si pubblica di seguito una nota informativa, pervenuta dalla Regione Piemonte, in merito al superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati:

"Come di consueto, si ritiene utile riepilogare alcune precisazioni in merito ai contributi per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, e precisamente:

1) La materia è disciplinata unicamente dalla legge 9 gennaio 1989, n. 13 e dalla Circolare Ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici - 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. a cui occorre fare riferimento;

2) Non hanno diritto a richiedere il contributo le persone disabili che risiedono in un alloggio o in un edificio costruito dopo l'11 agosto 1989;

3) Il fabbisogno comunale è determinato sommando il contributo concedibile per ciascuna domanda e determinato secondo le classi di costo di dell’intervento, come indicato nel dettaglio al punto 4.11 della Circolare ministeriale n. 1669U.L./1989;

4) Il contributo massimo concedibile concedibile è pari a euro 7.101,27. La circolare ministeriale NON prevede adeguamenti ISTAT del contributo concedibile.
Negli anni passati la Regione Piemonte aveva previsto un adeguamento ISTAT pari al 14,72% che consentiva di portare il contributo massimo concedibile a € 8.147,00, tale possibilità era determinata dal cofinanziamento del fondo statale con risorse regionali ora non più presente;

5) Il fabbisogno comunale, raccolto entro il 1° marzo di ogni anno, è approvato con apposito provvedimento amministrativo comunale unitamente alla scheda di "Rilevazione del fabbisogno comunale" e alla scheda relativa alla “Tipologia degli interventi” scaricabile dal sito della Regione Piemonte ed inviato al Settore scrivente dal 2 al 30 marzo di ogni anno così come previsto dalla legge 13/89;

6) Successivamente alla liquidazione dei contributi ai richiedenti, il Comune rendiconta alla Regione l'andamento delle liquidazioni effettuate a favore dei cittadini richiedenti. La rendicontazione deve essere redatta utilizzando modello "Scheda di rendicontazione dei contributi liquidati" scaricabile dal sito della Regione Piemonte .
E’ necessario compilare una scheda di rendicontazione per ogni annualità di fabbisogno.
Ai Comuni del Piemontesi
All’A.T.C. del Piemonte Centrale
per gli interventi localizzati nel Comune di Torino
inviata via pec

7) Qualora il Comune abbia ricevuto dalla Regione risorse superiori ai contributi effettivamente liquidati ai beneficiari queste andranno restituite al Settore regionale Politiche di Welfare Abitativo. Il versamento va effettuato sul conto corrente intestato alla Regione presso la Banca D’Italia Tesoreria Provinciale dello Stato, IBAN IT14M0100004306TU0000001867, specificando nella causale “Legge 13/1989 e annualità del fabbisogno.

Si precisa, infine, che il link per la consultazione della normativa vigente e per scaricare le tre schede di cui sopra è il seguente: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/diritti-politichesociali/casa/eliminazione-delle-barriere-architettoniche-negli-edifici-privati.
Gli uffici restano a disposizione per ogni ulteriore informazione

Distinti saluti. "

A cura di

Ultimo aggiornamento pagina: 23/02/2026 12:26:57

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